La spesa per l’acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile
Le norme fiscali prevedono alcune agevolazioni che consistono nella possibilità per il contribuente di dedurre dal reddito complessivo ovvero di detrarre dall’imposta lorda, determinate somme, al fine di ridurre quanto dovuto al fisco. Tra queste rientrano le spese mediche, ossia le spese mediche e sanitarie di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, farmaci ecc).
La deduzione dal reddito complessivo è consentita, in particolare, ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall’art. 3 della L. 5.2.1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra.
La detrazione dall’imposta lorda, al contrario, riguarda gli altri contribuenti che non presentino le condizioni di minorazione sopra indicate e che abbiano sostenuto spese mediche e/o sanitarie superiori a 129,11 euro.
Le spese fino a 129,11 euro non possono essere detratte (cosiddetta franchigia).
Per la quota superiore a 129,11 euro di spesa si ha diritto alla detrazione di imposta del 19%: per cui, ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l’acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 310 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia e, quindi, applicare il 19% (es. 310-129,11= 180,89 x 19% = 34,37 euro).
Dal 1° gennaio 2008 è necessario conservare lo scontrino fiscale “parlante”
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 28.3.2008), ha ribadito che dal 1° gennaio 2008, ai fini della detrazione e/o deduzione, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto “scontrino fiscale parlante), pertanto:
per l’acquisto di medicinali, a richiesta del cliente, la farmacia ha l’obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale “parlante” che contengano le seguenti indicazioni:
la natura del farmaco (la dicitura “farmaco” o “medicinale”);
la qualità del farmaco (in pratica il nome del medicinale).
N.B. A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino parlante non dovrà più riportare lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
la quantità dei beni acquistati (il numero delle confezioni acquistate);
il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (se si acquistano medicinali per conto di altra persona, pertanto, dovrà essere indicato il codice fiscale di quest’ultima).
L’acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica, non dà diritto alla detrazione del 19%.
E’ quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, evidenzia come l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane.
Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ritenuto non applicabile il beneficio della detrazione fiscale ai prodotti qualificabili come “parafarmaci”.
In particolare, con risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, l’Agenzia ha escluso che i prodotti qualificabili come “parafarmaci” possano essere ricompresi nelle categorie “farmaco” o “medicinale”, la cui dicitura deve comparire nello scontrino fiscale per beneficiare della detrazione fiscale. Nella stessa risoluzione, l’Agenzia ha stabilito che, tra i prodotti a base di erbe, rientrano nei benefici della detrazione fiscale solo quelli cui è autorizzata l’immissione al commercio da parte dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).
L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007) ha precisato, infine, che lo scontrino “parlante” non viola la legge sulla Privacy in quanto i dati su oneri che danno diritto a detrazione sono forniti facoltativamente dal contribuente che intende avvalersi di benefici fiscali.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), inoltre, inserisce l’Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei “dati sensibili”, tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all’amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le spese sanitarie.
La tessera sanitaria facilita al farmacista il rilascio dello scontrino “parlante”
Per facilitare il compito del farmacista nell’inserire rapidamente, con il sistema ottico, il codice fiscale nel cosiddetto scontrino “parlante” è importante esibire la tessera sanitaria. Il Ministero della Salute, con nota del 15.01.2008, ha, comunque, precisato che, nel caso il cittadino non sia in grado di esibire la tessera sanitaria lo stesso potrà comunicare con altre modalità, anche verbali, il codice fiscale al farmacista che provvederà al rilascio dello scontrino parlante.
La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale e, pertanto, sostituisce il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In tale tessera il codice fiscale, leggibile come codice alfanumerico, è anche riportato sul “codice a barre” (bar-code) e sulla banda magnetica per consentirne la lettura ottica o digitale.
La Tessera Sanitaria, dunque, sostituirà gradualmente il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
La tessera sanitaria è valida sull’intero territorio nazionale ed è stata recapitata dall’Agenzia delle Entrate, a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria al momento della spedizione.
In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio locale dell’Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale. Se la Tessera Sanitaria è stata smarrita o viene rubata (la qual cosa è sempre da dichiarare alla polizia di Stato), se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, il duplicato si può richiedere:
via internet sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it alla voce “Servizi” e quindi cliccando su “codice fiscale e tessera sanitaria”);
oppure chiamando il servizio d’informazioni dell’Agenzia al numero telefonico 800030070.